Puffetta Maresciallo Vicario

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 | Oggetto: Regolamento Tribunale Araldico Arbitrale Sab Gen 22, 2011 12:33 pm | |
| | Puffetta ha scritto: | [rp]
| Citazione: |
Capitolo Quinto - Tribunale Araldico Arbitrale
PARAGRAFO I - Costituzione e Finalità
Art. 1. Si proclama la costituzione di un Tribunale Araldico Arbitrale
Art. 2. Le cariche del Tribunale Araldico Arbitrale vanno così a comporsi: Cancelliere, Archivista e Funzionario del Registro violazioni.
Art. 3. Suddetto organo potrà giudicare i nobili che saranno venuti meno ai loro obblighi di nobiltà. Ha il potere di proclamare la recessione del titolo e l’esproprio del/i feudo/i assegnato/i oppure di sanzionare con disonore, temporaneo o permanente, il condannato.
Art. 4. Su richiesta del Tribunale Clericale per bestemmia o del Tribunale Civile IG per alto tradimento, il Tribunale Araldico Arbitrale valuterà le gravi mancanze con possibilità di recessione o disonore.
Art. 5. Nel rispetto della libertà di espressione, i Vassalli di tutti i Regni, essi siano Ducati o Repubbliche, ed i Valvassori di ogni nobile che si identificano con il titolo di ''Signore'', son liberi di esprimere la propria opinione, coi modi e l'educazione sempre dovuta, senza dover temere ripercussioni da parte del proprio Signore.
Art. 6. In ogni caso, il Tribunale Araldico Arbitrale é sovrano delle proprie decisioni.
Art. 7. Il Tribunale Araldico Arbitrale ha l'esclusiva sui processi che riguardano le questioni araldiche.
Art. 8. Ogni feudo assegnato dal Collegio d'Araldica Italico è sotto l'autorità del Tribunale Araldico Arbitrale.
Art. 9. Il Tribunale é supervisionato dal Maresciallo d’Armi, il cui voto all'interno di una votazione in caso di parità ha valenza doppia. In vece del Maresciallo d'Armi, se assente, il Tribunale sarà supervisionato dal Maresciallo d'Armi Vicario con le medesime prerogative dello stesso.
Art. 10. Le denunce possono essere presentate:
• dall'Araldo Territoriale, in autonomia e in ossequio alla responsabilità dei propri compiti. • dal Duca, Signore, Doge, Governatore e Re in caso di violazione dell'obbligo di Giuramento. • da parte di un Nobile (da Barone in su) • d’ufficio in caso di palese violazione del Regolamento Nobiliare ed, ove specificato, del Regolamento Araldico
Comma 1 Tutte le denunce presentate nelle sale apposite del Collegio saranno di volta in volta prese in considerazione e, presentate agli atti, rimarrà discrezionalmente al Collegio stesso la libertà di procedere o meno con l'apertura ufficiale di un procedimento.
Comma 2 Eccezionalmente le denunce presentate dal Re del Regno duosiciliano passeranno per direttissima all'attenzione del Tribunale Araldico Aribitrale.
Art. 11. Vengono annoverati tra la Nobiltà solo i Nobili in possesso della Patente di Nobiltà rilasciata da questo Collegio d’Araldica e da quelli dallo stesso riconosciuti.
Art. 12. Nei casi di palese violazione del Regolamento Nobiliare e Araldico, contro colui il quale si fregiasse e/o appropiasse di titoli non registrati e rilasciati dal Collegio d'Araldica Italico, si procederà automaticamente con procedura abbreviata a carico del trasgressore e alla denuncia dell'infrazione alle competenti autorità del regno di appartenenza
Art. 13. Chiunque si impossesserà di un titolo nobiliare non conferito dal Collegio d'Araldica Italico sarà registrato nel Registro delle Violazioni senza possibilità alcuna di replica.
Art. 14. Verrà creato ed aggiornato nelle Sale private del Collegio un Registro delle Infrazioni, dove verranno raccolte le prove di tutti quei comportamenti che non si confanno alla Nobiltà, sia riguardanti coloro che sono già Nobili sia riguardanti i comuni cittadini, in vista di una possibile richiesta di elevazione al rango Nobiliare degli stessi.
PARAGRAFO II - Capi d' Accusa e Pene
Art. 1. Il Tribunale Araldico prenderà in considerazione i seguenti Capi d’Accusa in ordine di Pena che l’imputato potrebbe ricevere se giudicato colpevole:
Confisca del titolo Il nobile che ha praticato stregoneria. Il nobile traditore della propria Patria e del proprio Regnante Reggente Il nobile non adempiente ai propri doveri nelle cariche pubbliche municipali o consiliari, Il nobile che non comunicherà al Collegio il suo cambio di Identità
Nel caso di nobili con più titoli la giuria valuterà se levare il maggiore o entrambi.
Pezza disonorevole Il nobile che ha testimoniato o raccontato il falso: pezza disonorevole temporanea o permanente ''tutto in rosso'' Il nobile codardo che fugge innanzi al nemico: pezza disonorevole temporanea o permanente ''doppia banda nera'' Il nobile che, in modo vile e intenzionale, uccide un prigioniero di guerra disarmato: pezza disonorevole temporanea o permanente ''singola banda nera'' Il nobile che col suo fare macchia l’onore della propria famiglia: pezza disonorevole temporanea o permanente ''bisanti neri nei cantoni superiori'' Il nobile traditore della propria parola nei confronti della propria donna, degli amici o di chiunque a cui l'abbia data: pezza disonorevole temporanea o permanente ''cantone nero destro alto'' Il nobile che tramite il suo comportamento, di azione o parola, ha pubblicamente e gravemente offeso Dio, Aristotele, i Santi o la Santa Chiesa: pezza disonorevole per 5 mesi con obbligo di esposizione pubblica del blasone stesso. Il nobile che non mostra il proprio blasone: pezza disonorevole temporanea ''doppia barratura nera'' Il nobile ubriaco in pubblico: pezza disonorevole temporanea ''piede in nero'' Il nobile che, in caso di ripudio, userà l'insegna di un casato che non è più il suo: pezza disonorevole temporanea "palo di nero". Il nobile che violerà qualsiasi altro regolamento araldico espresso nei compendi: pezza disonorevole temporanea o permanente "doppio palo di nero" Il nobile che non adempie ai doveri posti dal suo status [GdR off: tramite un giusto uso del GDR, ovvero scritto e parlato confacente ad un uomo/donna di epoca rinascimentale in tag sia GDR che non]:Pena, una nota di biasimo ed eventuali scuse da pubblicare nelle Taverne statali. In caso di recidività, pezza disonorevole temporanea
Art. 2. Il Tribunale si riserva di giudicare di caso in caso anche altri comportamenti più o meno gravi non presenti nella suddetta lista, e valutarne di volta in volta la pena.
Art. 3. Si lascia libertà ai singoli Stati di commutare eventuali pene araldiche in pene IG. Sotto l'esclusiva responsabilità del Tribunale civile IG e delle sue autorità.
PARAGRAFO III - Il Processo
Art. 1. A seguito di una denuncia presentata contro un Nobile riconosciuto da chi ne ha diritto, il Collegio si riunirà per valutare la mozione e se lo riterrà opportuno procederà con l'apertura di un processo presso il Tribunale Araldico Arbitrale. La denuncia va presentata entro 20 giorni dal fatto che mette in discussione il titolo del Nobile. Dopo tale termine, l'atto è considerato non giudicabile e non potrà essere preso in considerazione in futuri processi del Tribunale Araldico Arbitrale.
Art. 2. Quando il Collegio riterrà opportuno procedere con l’apertura del processo, sarà inviata una notifica all’accusato illustrando i propri diritti e le procedure che di lì a poco saranno avviate.
Art. 3. L’imputato avrà il diritto innegabile alla difesa, essa in quanto arbitrale deve essere gestita in maniera autonoma e portata alla visione del Collegio, tramite carteggio completo, entro e non oltre i termini di cui al successivo Art. 6.
Art. 4. Il Tribunale Araldico Arbitrale è formato da:
- Un Cancelliere che farà da guida all’intero processo, - Una Giuria composta da un Araldo del Collegio, il quale svolgerà il ruolo di portavoce, più quattro Nobili scelti nei Regni Italici sotto l’autorità del Collegio d’Araldica Italico.
Comma 1 Le parti in causa, avendone fondato motivo, hanno il diritto di ricusare per 3 volte i membri proposti per la composizione della giuria, richiedendolo alternativamente, uno alla volta, a cominciare dall’accusa, inviando al Maresciallo d'Armi il nome del giurato e il motivo della richiesta di sostituzione. Al termine delle 3 possibilità di sostituzione, il Nobile non potrà far altro che accettare il candidato proposto dal Maresciallo d'Armi.
Art. 5. Qualora un membro della giuria, dell’accusa o della difesa compia azioni atte ad ostacolare il regolare svolgimento del procedimento potrà essere ricusato e sottoposto a giudizio a sua volta.
Art. 6. Il Cancelliere, a partire dalla comunicazione di accettazione della denuncia, attenderà il 6° giorno per l'apertura del processo. Nelle cinque giornate di transizione entrambe le parti avranno l'onere di preparare un documento con le proprie linee di azione e difesa, ovvero prove, testimonianze e relazione, e presentarsi in sede processuale con gli incartamenti completi. Qualsiasi ritardo sarà considerato come aggravante ai fini del verdetto.
Art. 7. La procedura di un regolare processo dovrà essere sviluppata nel seguente modo:
- Il Cancelliere espone la denuncia e dà il via al processo, - Esposizione del capo d'accusa comprendente tutte le indagini e prove raccolte nei tempi stabiliti, da parte del Collegio o nella persona scelta a libero arbitrio del Nobile accusatore; - Esposizione delle prove a difesa comprendente tutte le indagini e prove raccolte nei tempi stabiliti, da parte dell'Imputato o dal suo Incaricato, Nobile a sua volta. - Ritiro della Giuria nelle Sale di competenza per la discussione degli incartamenti raccolti, - Verdetto.
Art. 8. Il Cancelliere a capo del Tribunale Araldico indicherà la data di ogni scadenza e nel particolare:
- 1° giorno presentazione agli atti della documentazione da parte del Collegio o del Incaricato - 2° giorno presentazione agli atti della documentazione da parte dell'Imputato o dal suo Incaricato nobile a sua volta - 3° giorno ritiro della Giuria, al fine di discussione e verdetto, nelle Sale di Competenza per un massimo di giorni 4.
Art. 9. Al termine del dibattimento, la Giuria presenterà un cartiglio con il responso della causa. L’esito della Votazione sarà espresso a maggioranza, qualora vi fossero situazioni di parità, il voto del Giurato Araldo del Collegio sarà considerato doppio. Non è possibile astenersi dalla votazione.
Art. 10. I Nobili chiamati a esercitare il compito di giurati devono considerare l'impegno preso come obbligo di nobiltà.
Art. 11. Nessuno puo' essere giudicato due volte per la stessa violazione. Durante il processo, nessun linguaggio plebeo sarà tollerato: verrà considerato come oltraggio alla corte e sarà passibile di processo.
Art. 12. I nobili che non adempiranno a qualunque condanna nei tempi prestabiliti dal verdetto, saranno automaticamente privati del titolo o del titolo maggiore in presenza due titoli e subiranno la pubblica infamia in tutte le Taverne Statali.
Art. 13. In caso di denuncia da parte di un Signore/Duca/Doge/Governatore nei confronti di uno o più Nobili accusati di mancato giuramento si procederà con un processo per direttissima, che prevede una giuria ristretta composta da 2 Nobili scelti all'interno dei Regni Italici sotto l’autorità del Collegio d’Araldica Italico più il Vicemaresciallo del CAT di appartenenza dei Nobili sotto giudizio (o un Araldo Territoriale da esso incaricato) e delle tempistiche più brevi.
Il Processo si svolgerà secondo questa procedura:
- Un Araldo incaricato provvederà a convocare presso le Aule del Tribunale i Nobili accusati ed i membri della Giuria - I Nobili convocati avranno un giorno di tempo per esporre dinnanzi alla giuria le motivazioni del mancato giuramento. - Entro 24 ore la giuria dovrà esprimersi accettando o meno le motivazioni portate. - In caso di rifiuto al Nobile verrà inflitta una delle seguenti pene:
- Prima violazione: pubbliche scuse - Seconda violazione: pezza disonorevole e pubbliche scuse - Terza violazione: processo araldico con possibile revoca del titolo
PARAGRAFO IV - L' Ordalia
All'imputato, qualora non si ritenga soddisfatto del verdetto, viene fornita la possibilità dell'Ordalia. Tale pratica, tuttavia, non sarà considerata sotto la supervisione del Tribunale Araldico Arbitrale poichè esso, agendo nella legge, andrebbe in contraddizione con il libero arbitrio di ogni essere umano.
Il Collegio ad ogni modo fornisce una guida per il corretto svolgimento dell'Ordalia ma si riserva il diritto di restare fedele al verdetto già espresso.
Art. 1. In caso di disputa il condannato può richiedere l’Ordalia a prova della propria innocenza.
- Ogni duellante ha il diritto di scegliere un proprio ''secondo'', con funzioni di testimone; - Un membro dichiarato neutrale dal Collegio, senza interessi nell’esito del combattimento, sarà incaricato di arbitrare e presiedere lo scontro; - è compito dei secondi verificare i punti di forza e le armi; - per questi combattimenti di ordalia si concedono 2 punti per la spada, 1 per il bastone e 1 per lo scudo ; - il calcolo che deciderà il vincitore sarà (Forza IG + punti armi)* il un numero generato da un ''gen code'' gestito dall’arbitro; - Colui che ottiene il valore più alto risulta vincitore del duello. - si fa obbligo di imbastire un GDR che traduca il suddetto calcolo e l’esito del combattimento in taverna provinciale, o taverna italica qualora i contendenti risiedessero in principati diversi. Nel primo caso l’arbitro può avvalersi di un portavoce nella persona dell’Araldo Territoriale del Collegio.
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